Legge n. 56 del 18
Febbraio 1989
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 24
febbraio 1989, n. 46, S.O.
Articolo 1. Definizione della
professione di psicologo.
1.
La professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti
conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi,
le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in
ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli
organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le
attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale
ambito.
Articolo 2. Requisiti per
l'esercizio dell'attività di psicologo.
1.
Per esercitare la professione di psicologo è necessario aver
conseguito l'abilitazione in psicologia mediante l'esame di
Stato ed essere iscritto nell'apposito albo professionale.
2.
L'esame di Stato è disciplinato con decreto del Presidente
della Repubblica, da emanarsi entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
3.
Sono ammessi all'esame di Stato i laureati in psicologia che
siano in possesso di adeguata documentazione attestante
l'effettuazione di un tirocinio pratico secondo modalità
stabilite con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, da emanarsi tassativamente entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
Articolo 3. Esercizio
dell'attività psicoterapeutica.
1.
L'esercizio dell'attività psicoterapeutica è subordinato ad
una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo
il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e
chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno
quadriennali che prevedano adeguata formazione e
addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162,
presso scuole di specializzazione universitaria o presso
istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui
all'articolo 3 del citato decreto del Presidente della
Repubblica.
2.
Agli psicoterapeuti non medici è vietato ogni intervento di
competenza esclusiva della professione medica.
3.
Previo consenso del paziente, lo psicoterapeuta e il medico
curante sono tenuti alla reciproca informazione.
Articolo 4. Istituzione dell'albo.
1.
E' istituito l'albo degli psicologi.
2. Gli iscritti all'albo sono soggetti alla disciplina
stabilita dall'articolo 622 del codice penale.
Articolo 5. Istituzione dell'ordine degli psicologi.
1. Gli iscritti all'albo costituiscono l'ordine degli
psicologi. Esso è strutturato a livello regionale e,
limitatamente alle province di Trento e di Bolzano, a
livello provinciale.
Articolo 6. Istituzione di sedi provinciali del consiglio
regionale dell'ordine.
1. Qualora il numero degli iscritti all'albo in una regione
superi le mille unità e ne facciano richiesta almeno
duecento iscritti residenti in province diverse da quella in
cui ha sede l'ordine regionale e tra loro contigue, può
essere istituita una ulteriore sede nell'ambito della stessa
regione.
2. L'istituzione avviene con decreto del Ministro di grazia
e giustizia, sentito il Consiglio nazionale dell'ordine.
3. Al Consiglio dell'ordine della sede istituita ai sensi
dei commi 1 e 2, si applicano le stesse disposizioni
stabilite dalla presente legge per i consigli regionali o
provinciali dell'ordine.
Articolo 7. Condizioni per l'iscrizione all'albo.
1. Per essere iscritti all'albo è necessario:
a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro
della CEE o di uno Stato con cui esiste trattamento di
reciprocità;
b) non avere riportato condanne penali passate in giudicato
per delitti che comportino l'interdizione dalla professione;
c) essere in possesso della abilitazione all'esercizio della
professione;
d) avere la residenza in Italia o, per cittadini italiani
residenti all'estero, dimostrare di risiedere all'estero al
servizio, in qualità di psicologi, di enti o imprese
nazionali che operino fuori del territorio dello Stato.
Articolo 8. Modalità di iscrizione all'albo.
1. Per l'iscrizione all'albo l'interessato inoltra domanda
in carta da bollo, al consiglio regionale o provinciale
dell'ordine, allegando il documento attestante il possesso
del requisito di cui alla lettera c) dell'articolo 7, nonché
le ricevute dei versamenti della tassa di iscrizione e della
tassa di concessione governativa nella misura prevista dalle
vigenti disposizioni per le iscrizioni negli albi
professionali.
2. I pubblici impiegati debbono, inoltre, provare, se è loro
consentito l'esercizio della libera professione.
3. Ove tale esercizio sia precluso, ne viene riportata
sull'albo annotazione con la relativa motivazione.
Articolo 9. Iscrizione.
1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine, di cui
al precedente articolo 8, esamina le domande entro due mesi
dalla data del loro ricevimento.
2. Il consiglio provvede con decisione motivata, su
relazione di un membro, redigendo apposito verbale.
Articolo 10. Anzianità di iscrizione nell'albo.
1. L'anzianità di iscrizione è determinata dalla data della
relativa deliberazione.
2. L'iscrizione nell'albo avviene secondo l'ordine
cronologico della deliberazione.
3. L'albo reca un indice alfabetico che riporta il numero
d'ordine di iscrizione.
4. L'albo contiene per ciascun iscritto: cognome, nome,
luogo e data di nascita e residenza, nonché, per i sospesi
dall'esercizio professionale, la relativa indicazione.
Articolo 11. Cancellazione dall'albo.
1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine,
d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero, pronuncia
la cancellazione dall'albo:
a) nei casi di rinuncia dell'iscritto;
b) nei casi di esercizio di libera professione in situazione
di incompatibilità;
c) quando sia venuto a mancare uno dei requisiti di cui alle
lettere a), b) e d) dell'articolo 7, salvo che, nel caso di
trasferimento della residenza all'estero, l'iscritto venga
esonerato da tale requisito.
2. Il consiglio anzidetto pronuncia la cancellazione dopo
aver sentito l'interessato, tranne che nel caso di
irreperibilità o in quello previsto dalla lettera a) del
comma 1.
Articolo 12. Consiglio regionale o provinciale dell'ordine.
1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine è
composto di sette membri nel caso in cui il numero degli
iscritti non superi i duecento, di quindici membri ove il
numero degli iscritti sia superiore a duecento. I componenti
devono essere eletti tra gli iscritti nell'albo, a norma
degli articoli seguenti. Il consiglio dura in carica tre
anni dalla data della proclamazione. Ciascuno dei membri non
è eleggibile per più di due volte consecutive.
2. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine esercita
le seguenti attribuzioni:
a) elegge, nel suo seno, entro trenta giorni dalla elezione,
il presidente, il vice presidente, il segretario ed il
tesoriere;
b) conferisce eventuali incarichi ai consiglieri, ove fosse
necessario;
c) provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell'ordine, cura il patrimonio mobiliare ed immobiliare
dell'ordine e provvede alla compilazione annuale dei bilanci
preventivi e dei conti consuntivi;
d) cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni
concernenti la professione;
e) cura la tenuta dell'albo professionale, provvede alle
iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione
almeno ogni due anni;
f) provvede alla trasmissione di copia dell'albo e degli
aggiornamenti annuali al Ministro di grazia e giustizia,
nonché al procuratore della Repubblica presso il tribunale
ove ha sede il consiglio dell'ordine;
g) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'ordine negli
enti e nelle commissioni a livello regionale o provinciale,
ove sono richiesti;
h) vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le
attività dirette a impedire l'esercizio abusivo della
professione;
i) adotta i provvedimenti disciplinari ai sensi
dell'articolo 27;
l) provvede agli adempimenti per la riscossione dei
contributi in conformità alle disposizioni vigenti in
materia di imposte dirette.
Articolo 13. Attribuzioni del presidente del consiglio
regionale o provinciale dell'ordine.
1. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine ed
esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o
da altre norme, ovvero dal consiglio.
2. Egli, inoltre, rilascia i certificati e le attestazioni
relative agli iscritti.
Articolo 14. Riunione del consiglio regionale o provinciale
dell'ordine.
1. Il consiglio dell'ordine è convocato dal presidente
almeno una volta ogni sei mesi, e comunque ogni volta che se
ne presenti la necessità o quando sia richiesto da almeno
quattro dei suoi membri, o da almeno un terzo degli iscritti
all'albo. Il verbale della riunione non ha carattere
riservato, è redatto dal segretario sotto la direzione del
presidente ed è sottoscritto da entrambi.
Articolo 15. Comunicazioni delle decisioni del consiglio
regionale o provinciale dell'ordine.
1. Le decisioni del consiglio regionale o provinciale
dell'ordine, sulle domande di iscrizione e in materia di
cancellazione dall'albo, sono notificate entro venti giorni
all'interessato e al procuratore della Repubblica competente
per territorio.
2. In caso di irreperibilità, la comunicazione avviene
mediante affissione del provvedimento per dieci giorni nella
sede del consiglio dell'ordine ed all'albo del comune di
ultima residenza dell'interessato.
Articolo 16. Scioglimento del consiglio regionale o
provinciale dell'ordine.
1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine se,
richiamato all'osservanza dei propri doveri, persiste nel
violarli, ovvero se ricorrono altri gravi motivi, può essere
sciolto. Inoltre può essere sciolto su richiesta scritta e
motivata di almeno un terzo degli appartenenti all'albo.
2. In caso di scioglimento del consiglio dell'ordine, le sue
funzioni sono esercitate da un commissario straordinario, il
quale dispone, entro novanta giorni dalla data dello
scioglimento, la convocazione dell'assemblea per l'elezione
del nuovo consiglio.
3. Lo scioglimento del consiglio dell'ordine e la nomina del
commissario sono disposti con decreto del Ministro di grazia
e giustizia, da emanarsi entro trenta giorni dal verificarsi
dei casi di cui al comma 1.
4. Il commissario ha la facoltà di nominare, tra gli
iscritti nell'albo, un comitato di non meno di due e non più
di sei membri, uno dei quali con funzioni di segretario, che
lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.
Articolo 17. Ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio
regionale o provinciale dell'ordine ed in materia
elettorale.
1. Le deliberazioni del consiglio dell'ordine nonché i
risultati elettorali possono essere impugnati, con ricorso
al tribunale competente per territorio, dagli interessati o
dal procuratore della Repubblica presso il tribunale stesso.
Articolo 18. Termini per la presentazione dei ricorsi.
1. I ricorsi di cui all'articolo 17 sono proposti entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del
provvedimento impugnato o dalla proclamazione degli eletti.
2. I ricorsi in materia elettorale non hanno effetto
sospensivo.
Articolo 19. Decisioni sui ricorsi.
1. Sui ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio
dell'ordine, di cui all'articolo 17, il tribunale competente
per territorio provvede in camera di consiglio sentiti il
pubblico ministero e l'interessato.
2. Contro la sentenza del tribunale gli interessati possono
ricorrere alla corte d'appello, con l'osservanza delle
medesime forme previste per il procedimento davanti al
tribunale.
Articolo 20. Elezione del consiglio regionale o provinciale
dell'ordine.
1. L'elezione del consiglio regionale o provinciale
dell'ordine si effettua nei trenta giorni precedenti la
scadenza del consiglio in carica e la data è fissata dal
presidente del consiglio uscente, sentito il consiglio.
2. Il consiglio dell'ordine uscente rimane in carica fino
all'insediamento del nuovo consiglio.
3. Gli iscritti nell'albo esercitano il diritto di voto
presso il seggio istituito nella sede del consiglio
dell'ordine o in altra sede prescelta dal consiglio stesso.
4. L'avviso di convocazione è spedito a tutti gli iscritti
per posta raccomandata o consegnata a mano con firma di
ricezione, almeno quindici giorni prima della data fissata
per la prima convocazione.
5. L'avviso di convocazione, che è comunicato al Consiglio
nazionale dell'ordine, contiene l'indicazione del luogo, del
giorno e delle ore di inizio e chiusura delle operazioni di
voto in prima e in seconda convocazione.
6. La seconda convocazione è fissata a non meno di cinque
giorni dalla prima.
7. L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento
della sua identità personale, mediante l'esibizione di un
documento di identificazione ovvero mediante il
riconoscimento da parte di un componente del seggio.
8. L'elettore ritira la scheda, la compila in segreto e la
riconsegna chiusa al presidente del seggio, il quale la
depone nell'urna.
9. Dell'avvenuta votazione è presa nota da parte di uno
scrutatore, il quale appone la propria firma accanto al nome
del votante nell'elenco degli elettori.
10. E' ammessa la votazione per corrispondenza. L'elettore
chiede alla segreteria del consiglio dell'ordine la scheda
all'uopo timbrata e la fa pervenire prima della chiusura
delle votazioni al presidente del seggio in busta sigillata,
sulla quale sono apposte la firma del votante, autenticata
dal sindaco o dal notaio, e la dichiarazione che la busta
contiene la scheda di votazione; il presidente del seggio,
verificata e fatta constatare l'integrità, apre la busta, ne
estrae la relativa scheda senza dispiegarla e, previa
apposizione su di essa della firma di uno scrutatore, la
depone nell'urna.
11. La votazione si svolge pubblicamente almeno per otto ore
al giorno, per non più di tre giorni consecutivi. Viene
chiusa, in prima convocazione, qualora abbia votato almeno
un terzo degli aventi diritto.
12. In caso contrario, sigillate le schede in busta, il
presidente rinvia alla seconda convocazione. In tal caso la
votazione è valida qualora abbia votato almeno un sesto
degli aventi diritto.
13. Il seggio, a cura del presidente del consiglio
dell'ordine, è costituito in un locale idoneo ad assicurare
la segretezza del voto e la visibilità dell'urna durante le
operazioni elettorali.
Articolo 21. Composizione del seggio elettorale.
1. Il presidente del consiglio regionale o provinciale
dell'ordine uscente o il commissario, prima di iniziare la
votazione, sceglie fra gli elettori presenti il presidente
del seggio, il vice presidente e due scrutatori.
2. Il segretario del consiglio regionale o provinciale
dell'ordine esercita le funzioni di segretario del seggio;
in caso di impedimento è sostituito da un consigliere scelto
dal presidente dello stesso consiglio dell'ordine.
3. Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre
componenti dell'ufficio elettorale.
Articolo 22. Votazione.
1. Le schede per la prima e la seconda convocazione sono
predisposte in un unico modello, predeterminato dal
Consiglio nazionale con il timbro del consiglio dell'ordine
regionale o provinciale degli psicologi. Esse, con
l'indicazione della convocazione cui si riferiscono,
immediatamente prima dell'inizio della votazione, sono
firmate all'esterno da uno degli scrutatori, in un numero
corrispondente a quello degli aventi diritto al voto.
2. L'elettore non può votare per un numero di candidati
superiore alla metà di quelli da eleggere. Eventuali
arrotondamenti sono calcolati per eccesso.
3. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior
numero di voti.
4. I componenti eletti che sono venuti a mancare per
qualsiasi causa sono sostituiti dai candidati, compresi
nella graduatoria, che per minor numero di voti ricevuti
seguono immediatamente nell'ordine. Qualora venga a mancare
la metà dei consiglieri si procede a nuove elezioni.
Articolo 23. Comunicazioni dell'esito delle elezioni.
1. Il presidente del seggio comunica alla presidenza del
consiglio dell'ordine regionale o provinciale i nominativi
di tutti coloro che hanno riportato voti e provvede alla
pubblicazione della graduatoria e dei nomi degli eletti
mediante affissione nella sede del consiglio dell'ordine.
2. I risultati delle elezioni sono, inoltre, comunicati al
Consiglio nazionale dell'ordine, al Ministro di grazia e
giustizia, nonché al procuratore della Repubblica del
tribunale in cui ha sede il consiglio regionale o
provinciale dell'ordine.
Articolo 24. Adunanza del consiglio regionale o provinciale
dell'ordine - Cariche.
1. Il presidente del consiglio dell'ordine uscente o il
commissario, entro venti giorni dalla proclamazione, ne dà
comunicazione ai componenti eletti del consiglio regionale o
provinciale dell'ordine e li convoca per l'insediamento.
Nella riunione, presieduta dal consigliere più anziano per
età, si procede all'elezione del presidente, del vice
presidente, di un segretario e di un tesoriere.
2. Di tale elezione si dà comunicazione al Consiglio
nazionale dell'ordine ed al Ministro di grazia e giustizia
ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 25.
3. Per la validità delle adunanze del consiglio dell'ordine
occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Se il
presidente e il vice presidente sono assenti o impediti, ne
fa le veci il membro più anziano per età.
4. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di
voti ed il presidente vota per ultimo.
5. In caso di parità di voti prevale, in materia
disciplinare, l'opinione più favorevole all'iscritto
sottoposto a procedimento disciplinare e, negli altri casi,
il voto del presidente.
Articolo 25. Rinnovo delle elezioni nel consiglio regionale
o provinciale dell'ordine.
1. Il tribunale o la corte d'appello competenti per
territorio, ove accolgano un ricorso che investe l'elezione
di tutto un consiglio regionale o provinciale dell'ordine,
provvedono a darne immediata comunicazione al consiglio
stesso, al Consiglio nazionale dell'ordine ed al Ministro di
grazia e giustizia, il quale nomina un commissario
straordinario ai sensi dell'articolo 16.
Articolo 26. Sanzioni disciplinari.
1. All'iscritto nell'albo che si renda colpevole di abuso o
mancanza nell'esercizio della professione o che comunque si
comporti in modo non conforme alla dignità o al decoro
professionale, a seconda della gravità del fatto, può essere
inflitta da parte del consiglio regionale o provinciale
dell'ordine una delle seguenti sanzioni disciplinari:
a) avvertimento;
b) censura;
c) sospensione dall'esercizio professionale per un periodo
non superiore ad un anno;
d) radiazione.
2. Oltre i casi di sospensione dall'esercizio professionale
previsti dal codice penale, comporta la sospensione
dall'esercizio professionale la morosità per oltre due anni
nel pagamento dei contributi dovuti all'ordine. In tale
ipotesi la sospensione non è soggetta a limiti di tempo ed è
revocata con provvedimento del presidente del consiglio
dell'ordine, quando l'iscritto dimostra di aver corrisposto
le somme dovute.
3. La radiazione è pronunciata di diritto quando l'iscritto,
con sentenza passata in giudicato, è stato condannato a pena
detentiva non inferiore a due anni per reato non colposo.
4. Chi è stato radiato può, a domanda, essere di nuovo
iscritto, nel caso di cui al comma 3, quando ha ottenuto la
riabilitazione giusta le norme di procedura penale.
5. Avverso le deliberazioni del consiglio regionale o
provinciale l'interessato può ricorrere a norma
dell'articolo 17.
Articolo 27. Procedimento disciplinare.
1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine inizia
il procedimento disciplinare d'ufficio o su istanza del
procuratore della Repubblica competente per territorio.
2. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza
la notifica all'interessato dell'accusa mossagli, con
l'invito a presentarsi, in un termine che non può essere
inferiore a trenta giorni, innanzi al consiglio dell'ordine
per essere sentito. L'interessato può avvalersi
dell'assistenza di un legale.
3. Le deliberazioni sono notificate entro venti giorni
all'interessato ed al procuratore della Repubblica
competente per territorio.
4. In caso di irreperibilità, le comunicazioni di cui ai
commi 2 e 3 avvengono mediante affissione del provvedimento
per dieci giorni nella sede del consiglio dell'ordine ed
all'albo del comune dell'ultima residenza dell'interessato.
Articolo 28. Consiglio nazionale dell'ordine.
1. Il Consiglio nazionale dell'ordine è composto dai
presidenti dei consigli regionali, provinciali,
limitatamente alle province di Trento e di Bolzano, e di
quelli di cui al precedente articolo 6. Esso dura in carica
tre anni.
2. E' convocato per la prima volta dal Ministro di grazia e
giustizia.
3. Elegge al suo interno un presidente, un vice presidente,
un segretario ed un tesoriere.
4. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine ed
esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o
da altre norme, ovvero dal Consiglio.
5. In caso di impedimento è sostituito dal vice presidente.
6. Il Consiglio nazionale dell'ordine esercita le seguenti
attribuzioni:
a) emana il regolamento interno, destinato al funzionamento
dell'ordine;
b) provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell'ordine, cura il patrimonio mobiliare e immobiliare
dell'ordine e provvede alla compilazione annuale dei bilanci
preventivi e dei conti consuntivi;
c) predispone ed aggiorna il codice deontologico, vincolante
per tutti gli iscritti, e lo sottopone all'approvazione per
referendum agli stessi;
d) cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni
concernenti la professione relativamente alle questioni di
rilevanza nazionale;
e) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'ordine negli
enti e nelle commissioni a livello nazionale, ove sono
richiesti;
f) esprime pareri, su richiesta degli enti pubblici ovvero
di propria iniziativa, anche sulla qualificazione di
istituzioni non pubbliche per la formazione professionale;
g) propone le tabelle delle tariffe professionali degli
onorari minime e massime e delle indennità ed i criteri per
il rimborso delle spese, da approvarsi con decreto del
Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro
della sanità;
h) determina i contributi annuali da corrispondere dagli
iscritti nell'albo, nonché le tasse per il rilascio dei
certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari. I
contributi e le tasse debbono essere contenuti nei limiti
necessari per coprire le spese per una regolare gestione
dell'ordine.
Articolo 29. Vigilanza del Ministro di grazia e giustizia.
1. Il Ministro di grazia e giustizia esercita l'alta
vigilanza sull'ordine nazionale degli psicologi.
Articolo 30. Equipollenza di titoli.
1. All'esame di Stato di cui agli articoli 2 e 33 della
presente legge possono partecipare altresì i possessori di
titoli accademici in psicologia conseguiti presso
istituzioni universitarie che siano riconosciute, con
decreto del Ministro della pubblica istruzione su parere del
Consiglio universitario nazionale, di particolare rilevanza
scientifica sul piano internazionale, anche se i possessori
di tali titoli non abbiano richiesto l'equipollenza con la
laurea in psicologia conseguita nelle università italiane.
Articolo 31. Istituzione dell'albo e costituzione dei
consigli regionali e provinciali dell'ordine.
1. Nella prima applicazione della presente legge il
presidente del tribunale dei capoluoghi di regione o di
province autonome, entro trenta giorni dalla pubblicazione
della legge medesima, nomina un commissario che provvede
alla formazione dell'albo professionale degli aventi diritto
all'iscrizione a norma degli articoli seguenti.
2. Il commissario entro tre mesi dalla pubblicazione dei
risultati della sessione speciale dell'esame di Stato per i
titoli di cui all'articolo 33, comma 1, indice le elezioni
per i consigli regionali o provinciali dell'ordine,
attenendosi alle norme previste dalla presente legge.
Provvede altresì a nominare un presidente di seggio, un
vicepresidente, due scrutatori ed un segretario,
scegliendoli tra funzionari della pubblica amministrazione.
Articolo 32. Iscrizione all'albo in sede di prima
applicazione della legge.
1. L'iscrizione all'albo, ferme restando le disposizioni di
cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 7, è consentita
su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla nomina
del commissario di cui all'articolo 31:
a) ai professori ordinari, straordinari, associati, fuori
ruolo e in quiescenza che insegnino o abbiano insegnato
discipline psicologiche nelle università italiane o in
strutture di particolare rilevanza scientifica anche sul
piano internazionale nonché ai ricercatori e assistenti
universitari di ruolo in discipline psicologiche e ai
laureati che ricoprano o abbiano ricoperto un posto di ruolo
presso una istituzione pubblica in materia psicologica per
il cui accesso sia attualmente richiesto il diploma di
laurea in psicologia;
b) a coloro che ricoprano od abbiano ricoperto un posto di
ruolo presso istituzioni pubbliche con un'attività di
servizio attinente alla psicologia, per il cui accesso sia
richiesto il diploma di laurea e che abbiano superato un
pubblico concorso, ovvero che abbiano fruito delle
disposizioni in materia di sanatoria;
c) ai laureati che da almeno sette anni svolgano
effettivamente in maniera continuativa attività di
collaborazione o consulenza attinenti alla psicologia con
enti o istituzioni pubbliche o private;
d) a coloro che abbiano operato per almeno tre anni nelle
discipline psicologiche ottenendo riconoscimenti nel campo
specifico a livello nazionale o internazionale.
Articolo 33. Sessione speciale di esame di Stato.
1. Nella prima applicazione della legge sarà tenuta una
sessione speciale di esame di Stato per titoli alla quale
saranno ammessi:
a) coloro che ricoprano o abbiano ricoperto un posto presso
un'istituzione pubblica in materia psicologica per il cui
accesso era richiesto il diploma di laurea;
b) coloro i quali siano laureati in psicologia da almeno due
anni, ovvero i laureati in possesso di diploma universitario
in psicologia o in uno dei suoi rami, conseguito dopo un
corso di specializzazione almeno biennale ovvero di
perfezionamento o di qualificazione almeno triennale, o
quanti posseggano da almeno due anni titoli accademici in
psicologia conseguiti presso istituzioni universitarie che
siano riconosciute, con decreto del Ministro della pubblica
istruzione su parere del Consiglio universitario nazionale,
di particolare rilevanza scientifica sul piano
internazionale, anche se i possessori di tali titoli non
abbiano richiesto l'equipollenza con la laurea in psicologia
conseguita nelle università italiane, e che documentino
altresì di aver svolto per almeno due anni attività che
forma oggetto della professione di psicologo;
c) i laureati in discipline diverse dalla psicologia, che
abbiano svolto dopo la laurea almeno due anni di attività
che forma oggetto della professione di psicologo
contrattualmente riconosciuta dall'università, nonché i
laureati che documentino di avere esercitato con continuità
tale attività, presso enti o istituti soggetti idonei a
ricoprire un posto in materia psicologica presso
un'istituzione pubblica per il cui accesso era richiesto il
diploma di laurea.
Articolo 34. Ammissione all'esame di Stato degli iscritti ad
un corso di specializzazione.
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3,
sono ammessi a sostenere l'esame di Stato di cui al comma 2
di detto articolo, dopo il conseguimento del diploma di
specializzazione, coloro che, al momento dell'entrata in
vigore della presente legge, risultino iscritti ad un corso
di specializzazione almeno triennale in psicologia o in uno
dei suoi rami, e che documentino altresì di avere svolto,
per almeno un anno, attività che forma oggetto della
professione di psicologo.
Articolo 35. Riconoscimento dell'attività psicoterapeutica.
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, l'esercizio
dell'attività psicoterapeutica è consentito a coloro i quali
o iscritti all'ordine degli psicologi o medici iscritti
all'ordine dei medici e degli odontoiatri, laureati da
almeno cinque anni, dichiarino, sotto la propria
responsabilità, di aver acquisita una specifica formazione
professionale in psicoterapia, documentandone il curriculum
formativo con l'indicazione delle sedi, dei tempi e della
durata, nonché il curriculum scientifico e professionale,
documentando la preminenza e la continuità dell'esercizio
della professione psicoterapeutica.
2. E' compito degli ordini stabilire la validità di detta
certificazione.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono applicabili
fino al compimento del quinto anno successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge.
Articolo 36. Copertura finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 31,
32 e 33 si fa fronte a carico degli appositi capitoli dello
stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia. |